Guida adempimenti PMI
- PARTE I
- CAPITOLO 5
- PARAGRAFO 1
Il regime ordinario
Il regime di contabilità ordinario costituisce regime “naturale” obbligatorio, a prescindere dal volume di ricavi conseguito (art. 13 del D.P.R. 600/73), per:
- le società di capitali e gli enti equiparati;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust (a decorrere dal 1° gennaio 2007 in base al disposto normativo della L.296/06, art. 1, c. 76 cod.civ).
Sono inoltre obbligate al regime di contabilità ordinario:
- le imprese individuali;
- le società di persone;
- gli enti non commerciali.
nel caso in cui esercitino un’attività di impresa con ricavi superiori a:
- euro 400.000,00 se svolgono attività di servizi;
- euro 700.000,00 se svolgono altre attività.
Ricordiamo che i limiti di cui sopra (precedentemente pari rispettivamente ad euro 309.874,14 ed euro 516.456,90) sono stati così elevati, con decorrenza da maggio 2011, dalla L. 106/2011.
Inoltre i contribuenti che normalmente adotterebbero il regime contabile semplificato possono optare di adottare il regime ordinario.
Chi adotta il regime di contabilità ordinaria deve compilare i seguenti libri e registri contabili obbligatori:
Libro giornale
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa (art. 2216 cod.civ)
La norma fiscale (art. 22 D.P.R. 600/73) stabilisce un termine di 60 giorni dal verificarsi dell’operazione per la relativa registrazione sul libro (se il registro è tenuto a mezzo di sistemi informatici e meccanografici è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati entro 60 giorni su supporto magnetico, a condizione che la mancata trascrizione riguardi l’esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali e sia possibile, in qualsiasi momento, trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati nell’elaboratore).
I libri contabili obbligatori devono essere conservati per dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Il termine può essere prorogato se alla scadenza non sono stati ancora definiti gli eventuali accertamenti tributari precedentemente iniziati. La conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici in modo tale da garantire sia la certezza della data, sia la non modificabilità dei dati.
Libro inventari
Il libro degli inventari deve essere redatto (ai sensi dell’art. 15 DPR 600/1973) entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e deve riportare (art. 2217 cod.civ..):
- l’inventario iniziale
- i successivi inventari annuali
- l’indicazione e la valutazione delle attività e passività relative all’impresa e delle attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa
- lo stato patrimoniale ed il conto economico
- la sottoscrizione dell’imprenditore.
I piccoli imprenditori sono esonerati dall’obbligo.
Con la L. n. 383 del 18/10/2001 è stato soppresso l’obbligo di bollatura iniziale del libro giornale e del libro degli inventari, confermando quello della numerazione progressiva delle pagine, prima della loro utilizzazione e per ciascun periodo, con l’indicazione, pagina per pagina, dell’anno cui si riferisce. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la numerazione non deve effettuarsi sin dall’inizio per l’intero libro e neanche per l’intero periodo di imposta, ma può essere eseguita nel momento in cui si utilizza effettivamente la pagina. Si fa presente che l’anno da indicare sul libro è l’anno della contabilità e non quello in cui viene materialmente effettuata la stampa delle pagine. È stato anche chiarito che le scritture di rettifica e assestamento concernenti operazioni dell’esercizio già chiuso, generalmente rilevate nel corso dell’esercizio successivo a quello di riferimento, possono prendere il numero dell’esercizio in cui sono annotate e la data della loro effettiva rilevazione, avendo cura di specificare che si tratta di un’operazione riferita alla chiusura dell’esercizio precedente (esempio: le scritture di rettifica del bilancio al 31/12/2011 che vengono registrate nel corso del 2012).
Per entrambi i libri sopracitati è comunque rimasto l’obbligo di versare l'imposta di bollo prima che il registro sia posto in uso, quindi antecedentemente alle registrazioni sulla prima pagina:
- per i contribuenti non tenuti al versamento forfetario della tassa di concessione governativa (imprese individuali e società di persone) l’imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura di euro 32 per ogni cento pagine o frazioni di cento pagine;
- per le società di capitali, che versano annualmente (entro il 16 marzo) le concessioni governative nella misura di euro 309,87 (o euro 516,46 per quelle con capitale superiore a euro 516.456,90) l'imposta di bollo da versare per ogni cento pagine, o frazioni di cento, è invece di euro 16.
L’imposta può essere versata alternativamente:
- tramite contrassegno;
- mediante versamento (presso banche, poste o concessionari della riscossione) eseguito tramite modello F23, con codice tributo 458T, i cui estremi della ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla prima pagina di ciascun libro o registro.
A partire dal 1° gennaio 2007 i contrassegni telematici (in vigore già dal 2005) hanno sostituito definitivamente le marche da bollo cartacee. Il pagamento dell’imposta di bollo avviene, quindi, presso gli intermediari (tabaccai, ufficiali giudiziari e altri distributori già autorizzati alla vendita di valori bollati) convenzionati con l’Agenzia delle Entrate, che rilasciano i relativi contrassegni telematici.
Le scritture ausiliarie
Sono regolamentate ai sensi dell’art. 14 DPR 600/73:
- il libro mastro: in esso vengono registrati gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito.
- le scritture di magazzino: sono obbligatorie solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a euro 5.164.568,99 e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a euro 1.032.913,80. In particolare l’obbligo decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle condizioni descritte. Così, ad esempio, se i limiti sono superati sia nell’anno 2011 che nell’anno 2012, l’obbligo decorre dall’esercizio 2014 indipendentemente dai valori di ricavi e rimanenze fatti registrare nel 2013. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Queste scritture consentono di valutare le movimentazioni e le giacenze di merci, nonché di assicurare il regolare flusso degli approvvigionamenti. Nelle scritture di magazzino devono registrarsi, entro sessanta giorni dal verificarsi, le quantità entrate ed uscite di merci destinate alla vendita, semilavorati, prodotti finiti, materie prime e imballaggi.
Le scritture ausiliarie non sono sottoposte ad alcuna formalità, non essendone richiesta né la numerazione né la bollatura iniziale.
Registro dei beni ammortizzabili
Il registro dei beni ammortizzabili (disciplinato dall’art. 16 DPR 600/73) deve essere compilato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti indicazioni:
- per i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri devono essere indicati l'anno di acquisizione, il costo originario, eventuali rivalutazioni e svalutazioni, il fondo di ammortamento al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente applicato, la quota annua di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo
- per tutti gli altri beni, le indicazioni richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie omogenee di beni per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.
I costi di manutenzione, riparazione e ammodernamento, che vanno ad incrementare il valore del bene, devono essere indicati separatamente a seconda dell'anno di formazione.
I soggetti in contabilità ordinaria possono anche non istituire il registro dei beni ammortizzabili se le annotazioni sono effettuate nel libro degli inventari.
Il registro dei beni ammortizzabili, come tutti gli altri registri (o libri o scritture) assoggettati alla disciplina dell’ art. 2219, cod.civ., deve essere tenuto senza spazi in bianco; tuttavia, poiché potrebbe verificarsi la necessità di lasciare dei fogli in bianco, per permettere lo sviluppo degli ammortamenti, il Ministero delle Finanze con la Circolare 30/04/1977 n. 7/1496 ha chiarito che dette pagine devono essere espressamente intitolate al bene o categoria di beni cui sono riservati e devono recare esplicita indicazione che trattasi di continuazione dello sviluppo dell’ammortamento del bene o categoria di beni, con un richiamo della pagina in cui è inizialmente iscritto il bene o la categoria di beni.
Nel caso in cui il registro in esame sia conservato presso un soggetto diverso dal contribuente (esempio il commercialista), questi dovrà conservare un’attestazione ex art. 52, D.P.R. 633/1972 e art. 33, D.P.R. n. 600/1973 sottoscritta dal soggetto effettivamente in possesso del registro.
Anche per il libro dei beni ammortizzabili con la L. n. 383 del 18/10/2001 è stato soppresso l’obbligo della bollatura; rimane ancora in essere, invece, la numerazione progressiva delle pagine, che è ora eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle scritture.
I Libri sociali
Le società di capitale possono inoltre essere obbligate alla tenuta dei seguenti libri sociali:
- Il libro dei soci, che riporta il numero delle azioni, il nome e cognome dei titolari, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi ed i versamenti eseguiti;
- il libro delle obbligazioni, che riporta l’ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- il libro delle assemblee dei soci, che riporta i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- il libro del Consiglio di Amministrazione, che riporta i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro del Collegio sindacale, che riporta i verbali relativi alle riunioni del collegio, compresa la relazione al bilancio annuale, o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- il libro del comitato esecutivo, che riporta i verbali dello stesso comitato esecutivo;
- il libro degli obbligazionisti, che riporta gli eventuali verbali delle assemblee da questi tenute;
- il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447-sexies cod.civ.
Tutti questi libri, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio(’art. 2215 cod.civ.). La bollatura obbligatoria dei registri, a seguito del venir meno di tale compito da parte degli Uffici delle Entrate, deve ora ritenersi attribuita unicamente al competente Ufficio presso il Registro delle Imprese o al notaio.
A questi libri si aggiungono:
- le scritture previste dalla normativa del lavoro (che saranno esaminate nel capitolo XV);
- i registri IVA;
- i registri previsti da leggi speciali (ad esempio, di pubblica sicurezza, sanitarie, ecc...).
La seguente tabella riassume i principali adempimenti in merito ai registri e libri che l’imprenditore deve tenere:
Abrogazione del libro soci di S.r.l.
A decorrere dal 30 marzo 2009 (L. n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008), è stato abrogato il libro soci per le S.r.l. e le società consortili a responsabilità limitata, mentre ne è rimasta inalterata l’esistenza per le S.p.A. e le S.a.p.a..
Le modifiche o trasferimenti di quote sociali hanno efficacia nei confronti della società con il deposito delle variazione presso il Registro imprese e non più al momento dell'iscrizione sul libro soci. A riguardo, l’Unioncamere nella nota 2453 dell’ 11 febbraio 2009, ha precisato il significato del termine “deposito” inteso come il momento dell’iscrizione presso il Registro imprese, dato che risulterà essere l’unico momento in cui si verrà a conoscenza delle modifiche avvenute.
La norma si propone, nelle intenzione del Legislatore, di ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese; in tal senso va anche intesa la soppressione della comunicazione fatta ogni anno al Registro Imprese circa le risultanze del libro soci in sede di deposito del Bilancio.
Altre Norme, Prassi e Giurisprudenza
Norme Correlate
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Art. 2214 cod. civile
art. 2214 cod. civile
Libri obbligatori e altre scritture contabili.
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Comma 1
L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.
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Comma 2
Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
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Comma 3
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
In vigore dal 19 aprile 1942
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Art. 2215 cod. civile
art. 2215 cod. civile
Modalità di tenuta delle scritture contabili.
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Comma 1
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
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Comma 2
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.
In vigore dal 19 aprile 1942
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Art. 2216 cod. civile
art. 2216 cod. civile
Contenuto del libro giornale.
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Comma 1
Contenuto del libro giornale.
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.
In vigore dal 19 aprile 1942
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Art. 2217 cod. civile
art. 2217 cod. civile
Redazione dell'inventario
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Comma 1
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.
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Comma 2
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
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Comma 3
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
In vigore dal 19 aprile 1942
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Art. 2219 cod. civile
art. 2219 cod. civile
Tenuta della contabilità.
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Comma 1
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
In vigore dal 19 aprile 1942
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Art. 2447 sexies cod. civile
art. 2447 sexies cod. civile
Libri obbligatori e altre scritture contabili.
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Comma 1
Con riferimento allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
In vigore dal 29/02/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 17/01/2003 n. 6 Articolo 1
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Art. 2470 cod. civile
art. 2470 cod. civile
Efficacia e pubblicità.
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Comma 1
Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma.
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Comma 2
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato (3) a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
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Comma 3
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
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Comma 4
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
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Comma 5
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
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Comma 6
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti
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Comma 7
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
In vigore dal 30/03/2009
Modificato da: Decreto-legge del 29/11/2008 n. 185 Articolo 16
Le parole: “momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel” sono state così sostituite dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
Il periodo: “L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.” è stato soppresso dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
Le parole: “e l'iscrizione sono effettuati” sono state così sostituite dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
il comma sesto è stato così sostituito dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.
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Art. 13 Accertamento DPR 600/73
art. 13 Accertamento DPR 600/73
Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili
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Comma 1
Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ((nonche' i trust,)) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo
comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ((nonche' i trust,)) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali. -
Comma 2
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
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Comma 3
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all'art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.
In vigore dal 1 gennaio 2007
Modificato da: Legge del 27/12/2006 n. 296 Articolo 1 -
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Art. 14 Accertamento DPR 600/73
art. 14 Accertamento DPR 600/73
Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa' e degli enti equiparati
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Comma 1
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla
determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinaria contabilita' che consentano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali delle merci destinate alla vendita, dei semilavorati acquistati o fabbricati, dei prodotti finiti, nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati; degli
imballaggi; delle materie prime specificamente da consumare per la produzione di servizi. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2)
del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita ivi indicati. Per la produzione di beni la cui valutazione e' effettuata a costi specifici e per quelli di cui
all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, devono essere tenute schede di lavorazione dalle quali debbono risultare i costi direttamente imputabili. Per tali beni e per quelli specificamente acquistati per la produzione degli stessi le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di magazzino. Dalle scritture ausiliarie possono essere esclusi i movimenti relativi a beni di trascurabile rilevanza ai fini degli accertamenti e dei controlli, previa comunicazione scritta all'ufficio delle imposte. La tenuta delle scritture ausiliarie di cui sopra non e' obbligatoria qualora i ricavi di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni,
conseguiti nel periodo di imposta precedente non abbiano superato l'ammontare di un miliardo di lire. (1) -
Comma 2
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano presupposti, il registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino di cui ai successivi articoli 16 e 17 e i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile.
Comma abrogato dal DL 10 giugno 1994, N.357 , convertito con modificazioni dalla L.8 agsto 199 n.489
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Comma 3
Comma abrogato dal 10 giugno 1994 n.357 convertito con modificazioni dalla L.8 agosto 1994, n.489
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Comma 4
Le societa' e gli enti il cui bilancio o rendiconto e' soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
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Comma 5
Comma abrogato dal DPR 9 dicembre 1996 n.695
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Comma 6
Comma abrogato dal DL 19 dicembre 1984, n.853 con modificazioni dall L. 17 febbraio 1985 n.17 (2).
In vigore dal 21 febbraio 1997 - con effetto dal 1 gennaio 1985
Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 09/12/1996 n. 695 Articolo 1(1) Il D.P.R. 4 novembre 1981, n.664, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Nel primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunta la seguente
lettera: "d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in form sistematica e secondo norme di ordinata contabilita', dirette seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventar annuali. Nelle scritture devono essere registrate le quantita entrate ed uscite delle merci destinate alla vendita; dei
semilavorati, se distintamente classificati in inventario, esclusi i prodotti in corso di lavorazione; dei prodotti finiti nonche' delle materie prime e degli altri beni destinati ad essere in essi
fisicamente incorporati; degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti; delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi, nonche' delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicita' non superiore al mese. Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, i cali e le altre variazioni di quantita' che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico. Per le attivita' elencate ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le registrazioni vanno effettuate solo per i movimenti di carico e scarico dei magazzini interni centralizzati che forniscono due o piu' negozi o altri punti di vendita, con esclusione di quelli indicati al punto 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione e' effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili; le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni. Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati. I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale"."
(2) Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla l. 17 febbraio 1985, n.17, ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987."
(3) Il D.L. 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1985, n.17, come modificato dal D.L. 14 marzo 1988, n.70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n.154 , ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che "Il suddetto sesto comma e' abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1988". -
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Art. 15 Accertamento DPR 600/73
art. 15 Accertamento DPR 600/73
Inventario e bilancio
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Comma 1
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 devono in ogni caso redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 del codice civile, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.
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Comma 2
L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.
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Comma 3
Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attivita' e le passivita' relative all'impresa.
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Comma 4
Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purche' conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 3.
In vigore dal 1 gennaio 1992
Modificato da: Legge del 30/12/1991 n. 413 Articolo 8 -
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Art. 16 Accertamento DPR 600/73
art. 16 Accertamento DPR 600/73
Registro dei beni ammortizzabili
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Comma 1
Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
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Comma 2
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
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Comma 3
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile.
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Comma 4
Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
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Comma 5
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
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Comma 6
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei ben cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei
beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.
In vigore dal 1 gennaio 2006
Modificato da: Legge del 23/12/2005 n. 266 Articolo 1 -
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Art. 22 Accertamento DPR 600/73
art. 22 Accertamento DPR 600/73
Tenuta e conservazione delle scritture contabili
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Comma 1
Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni.
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Comma 2
Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta anche oltre il termine stabilito dall'articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dell'articolo 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' adita in sede contenziosa puo' limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso.
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Comma 3
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.
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Comma 4
Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalita' semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attivita'.
In vigore dal 25 ottobre 2001 - con effetto dal 1 gennaio 1982
Modificato da: Legge del 18/10/2001 n. 383 Articolo 8
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Art. 33 Accertamento DPR 600/73
art. 33 Accertamento DPR 600/73
Accessi, ispezioni e verifiche
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Comma 1
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
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Comma 2
Gli uffici delle imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste (e presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma del n. 7) dello stesso art. 32, non trasmessi entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio.
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Comma 3
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
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Comma 4
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione generale delle imposte dirette e il comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
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Comma 5
Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
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Comma 6
Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui al n. 7) dell'articolo 32, di cui al secondo comma, devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del Direttore centrale dell'accertamento o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti.
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Comma 7
Gli accessi previsti nel secondo e nel terzo comma debbono essere eseguiti da funzionari dell'Amministrazione finanziaria della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di direttore aggiunto di prima classe e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministro delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
In vigore dal 6 luglio 2011
Modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23
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Art. 52 DPR IVA 633/72
art. 52 DPR IVA 633/72
Accessi, ispezioni e verifiche
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Comma 1
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali ((, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,)) per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui
dipendono. Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. -
Comma 2
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
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Comma 3
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.
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Comma 4
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali.
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Comma 5
I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.
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Comma 6
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
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Comma 7
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
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Comma 8
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
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Comma 9
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.
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Comma 10
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.
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Comma 11
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo 51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. (1)
In vigore dal 2 marzo 2012
Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 8
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